Art. 51.
(Relazione tecnica).

      1. La relazione di cui all'articolo 50, comma 2, deve contenere:

          a) la descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, le loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e lo schema dell'insieme;

          b) le caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e i coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

          c) l'indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

          d) il calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

          e) le istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

          f) le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio del ponteggio;

          g) gli schemi tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non

 

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sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.